Rifiuti, finisce l'era del Sistri

Vengono meno con lo scattare del 2019 gli obblighi di tracciamento «Sistri» dei rifiuti e di pagamento dei relativi contributi, persistendo (fino a nuovo ordine) in capo ai soggetti interessati solo gli oneri previsti dalla storica triade di adempimenti tradizionali, ossia tenuta di registri di carico/scarico e formulario di trasporto, denuncia annuale Mud. A disporlo è il Dl 135/2018 («decreto semplificazioni», pubblicato sulla G. U. del 14 dicembre 2018 n. 290, in vigore dal giorno successivo) che annuncia anche l'arrivo di un nuovo sistema di tracciamento telematico esteso a tutti i rifiuti, senza però (nelle more) completare l'informatizzazione delle citate scritture tradizionali, già prevista dal Codice ambientale, che gli operatori dovranno quindi continuare ad utilizzare nel prossimo futuro. La soppressione del Sistri. L'art. 6 del Dl 135/2018 stabilisce seccamente a partire dal 1° gennaio 2019 la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato «Sistri» e del connesso obbligo di pagamento dei (futuri) contributi funzionali al suo finanziamento (laddove per quelli relativi al 2018, versati anche dopo la fine dell'anno, si prevede la riassegnazione al relativo capitolo di previsione del Minambiente mediante apposito decreto). Parallelamente il decreto d'urgenza dispone, a partire dalla stessa data, l'abrogazione di numerose disposizioni che hanno introdotto nell'Ordinamento giuridico la disciplina Sistri. Con l'effetto collaterale però (come più avanti si illustrerà) di travolgere con tale ablazione anche norme (non afferenti al Sistri) che sulle stesse abrogande disposizioni si erano stratificate nel corso degli anni a mezzo di successive novelle legislative. L'annuncio del nuovo sistema. Il fresco decreto d'urgenza prefigura l'allestimento di un futuro e nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Minambiente. A fornire le prime indicazioni sul successore del Sistri è la Relazione di accompagnamento del decreto legge, la quale fa riferimento alle disposizioni sul tracciamento dei rifiuti previste dalla nuova direttiva 2018/851/Ce sui rifiuti, uno dei quattro provvedimenti ambientali del c.d. «pacchetto economia circolare» per il cui recepimento nazionale è in corso di approvazione da parte del Parlamento italiano la rituale «legge di delegazione europea». In particolare la Relazione al Dl semplificazioni pone l'accento su due passaggi del neo provvedimento Ue (di modifica della storica direttiva 2008/98/Ce), ossia: quello in cui si prevede che gli Stati membri stabiliscano «un efficace sistema (...) di tracciabilità dei rifiuti urbani»; quello dove il Legislatore comunitario, dopo aver affermato la necessità di «potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri», precisa che «la raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti». Tutto ciò farebbe dunque presagire un futuro sistema che, andando ben oltre l'ultimo Sistri noto (il quale si limita ad imporre il tracciamento dei residui speciali pericolosi, con l'eccezione della Regione Campania), sottoponga ad obbligo di monitoraggio telematico tutti i rifiuti. Sotto il profilo dell'organizzazione, dalla Relazione di accompagnamento al decreto legge si apprende invece che il nuovo sistema di tracciamento dei rifiuti sarà oggetto di «internalizzazione» da parte del Minambiente, con modalità di gestione diretta anche tramite il c.d. «in house providing», ossia mediante affidamento a entità talmente legata alla stessa P.a. da poter essere considerata parte di essa (senza obbligare quindi il ricorso a gara pubblica, la cui obbligatorietà viene infatti dal dl in parola espunta dall'ordinamento giuridico). Il tracciamento rifiuti nel 2019. Il nuovo provvedimento d'urgenza dispone che i soggetti fino ad oggi obbligati al Sistri a partire dal 2019 adempieranno agli obblighi di tracciamento dei rifiuti come tutti gli altri, ossia esclusivamente tramite il «sistema tradizionale», comprese le relative opzioni informatiche (che tuttavia, come più avanti si dirà, ancora non sono pienamente operative). Stabilisce infatti l'articolo 6 comma 3 del dl 135/2018 che a partire dall'1/1/2019 e fino alla operatività del citato futuro sistema gestito dal Minambiente il tracciamento dei rifiuti è soddisfatto: con l'adempimento degli obblighi ex articoli 189 (Mud), 190 (registri di carico e scarico) e 193 (formulario di trasporto) del dlgs 152/2006 come previsti dal testo previgente alle modifiche apportate dal dlgs 205/2010 (il provvedimento che nel lontano dicembre 2010 aveva introdotto nel Codice ambientale le prime disposizioni sul Sistri); e questo (si conferma) con la possibilità di ricorrere alle modalità (informatiche) stabilite dal successivo articolo 194-bis del dlgs 152/2006 (ossia, tenuta in formato digitale di registri e formulario, trasmissione tramite Pec della quarta copi di quest'ultimo). Alle violazioni si applicherà il relativo e ordinario sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 258 del dlgs 152/2006, anch'esso nella versione «pre Sistri». In sostanza, il nuovo decreto d'urgenza toglie di mezzo il meccanismo del doppio binario il quale fino al 31/12/2018 impone ai soggetti interessati l'obbligo di effettuare sia il tracciamento Sistri (con sanzioni, però, solo per l'omessa iscrizione al sistema e mancato pagamento dei relativi contributi) che quello tradizionale (con la minaccia, invece, delle relative piene sanzioni) consentendo agli operatori di continuare a viaggiare esclusivamente su quest'ultimo binario, ma solo fino all'operatività del nuovo sistema di tracciamento. L'opzione informatica. Come accennato, l'articolo 6 del dl 135/2018 conferma la possibilità di adempiere agli obblighi di tracciamento tradizionale «anche mediante le modalità di cui all'articolo 194bis» del dlgs 152/2006. Si ricorda che il suddetto articolo 194-bis del Codice ambientale (in vigore dal gennaio 2018) stabilisce che «In attuazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti (...) possono essere effettuati in formato digitale», prevedendo altresì che il Minambiente «può (...) predisporre il formato digitale degli adempimenti» citati. E infine che «è consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti (...) anche mediante posta elettronica certificata». Sul punto è utile ricordare che ad oggi, non essendo stato predisposto il citato «formato digitale degli adempimenti», compilazione e tenuta dematerializzate di registri e formulari non appaiono pienamente effettuabili, sussistendo criticità soprattutto in merito alla generazione nativa digitale di questi ultimi (si veda ItaliaOggi Sette del 6/8/2018). Si ricorda invece che la trasmissione a mezzo Pec del formulario in base alla circolare Minambiente 0001588/2018 «risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura», fatte salve le successive modalità operative stabilite ex articolo 194bis del Codice ambientale. Gli effetti collaterali. Nel disporre la soppressione del Sistri il neo dl semplificazioni sancisce l'abrogazione a partire dal 2019 delle sue principali norme di riferimento, tra cui quelle recate dalle disposizioni del citato dlgs 205/2010 e di quelle introdotte dal Dl 101/2013 (recante, oltre ad ulteriori modifiche al Dlgs 152/2006, il citato regime transitorio del «doppio binario»). In particolare, del dlgs 205/2010 vengono eliminate le disposizioni che avevano riformulato gli articoli 188, 189, 190 e 193 del dlgs 152/2006 (sul tracciamento tradizionale rifiuti, la cui efficacia era però stata sospesa) e quelle che avevano introdotto nello stesso Codice ambientale i nuovi articoli 188-bis e 188-ter (sul tracciamento Sistri). Così, a cascata, tra le norme che vanno definitivamente in soffitta senza aver mai potuto svolgere la loro efficacia vi sono le disposizioni ex dlgs 205/2010 che riducevano (tramite la modifica, ex articolo 16, dell'articolo 193 del Codice ambientale) le ipotesi del trasporto rifiuti effettuabile senza il formulario (ove in luogo delle movimentazioni non superiori ai «30 chilogrammi o di 30 litri» di rifiuti si prevedeva di considerare «occasionali e saltuari» solo i trasporti «effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 chilogrammi o 100 litri l'anno»). Parallelamente alle citate abrogazioni, il decreto legge stabilisce l'applicazione per il futuro degli articoli 188, 189, 190 e 193 del dlgs 152/2006 «nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205». Ciò induce a ritenere implicitamente abrogate anche tutte modifiche sui suddetti articoli stratificatesi successivamente. Tra queste, la stretta sui rifiuti ferrosi introdotta dalla legge 221/2015 («Green economy») mediante la modifica del citato articolo 188 del dlgs 152/2006 e in base alla quale: produttori iniziali e altri detentori di rifiuti di rame o metalli ferrosi e non ferrosi che non avessero provveduto direttamente al loro trattamento sarebbero stati obbligati a consegnarli unicamente ad imprese autorizzate; ancora, alle attività di raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si sarebbero potute applicate le semplificazioni amministrative previste per il commercio ambulante previste dall'articolo 266 dello stesso Codice ambientale.

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