Tari, le cause di esonero devono essere provate

Non deve essere l'amministrazionecomunale a provare che un garage, un'autorimessa o altro immobile producono rifiuti. In materia ditassa rifiuti l'onere della prova, in deroga alle regole generali, è a carico del contribuente, il quale è tenuto a dimostrare le cause di esonero dipendenti dall'inidoneità degli immobili occupati alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso. Le condizioni di inutilizzabilità possono essere provate anche in sede giudiziale. E quanto ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 21780 del 7 settembre 2018.Per i giudici di legittimità, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esonero dal pagamento della tassa «per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione».Per la Tarsu o la Tari è ribaltato il principio secondo il quale è «l'amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria». E non si può escluderel'assoggettamento al tributo «in considerazione della mera destinazione dell'immobile ad autorimessa, in assenza del concreto accertamento dell'improduttività di rifiuti». In effetti, la legge pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Pertanto, secondo la Cassazione, deve essere dimostrato che locali e aree sono «inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso», anche in sede giudiziale.Sempre la Cassazione, con la sentenza 18500/2017, ha stabilito che anche il parcheggio di un centro commerciale paga la tassa rifiuti. Il contribuente non può pretendere di non pagare perché si tratta di una pertinenza di un'area coperta.I parcheggi sono frequentati da persone ein via presuntiva sono produttivi di rifiuti. A meno che l'interessato non provi con apposita denuncia e idonea documentazione di avere diritto all'esonero dal prelievo.Quindi, ha ritenuto tassabile anche un'area non operativa.Normalmente non sono soggette alla tassa le aree che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili (Cassazione, sentenza 4754/2010). Rientrano in quest'ultima tipologia, per esempio, il parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale,La Corte di cassazioneoppure un cortile o un giardino condominiale, un'area di accesso ai fabbricati civili e così via. S'intende, infatti, per area accessoria o pertinenziale quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.Non a caso l'articolo 1,comma 641, delle legge 147/2013 prevede che il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono però esonerate dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

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