Per la Tari la pertinenza è definita dal Codice

I box e i garage correlati a utenze abitative sono sempre utenze domestiche. Al contrario, le pertinenze degli operatori economici sono utenze non domestiche e per esse non si pone il problema del rimborso della quotavariabile, poiché non sitiene conto del numero degli occupanti. Inoltre, un box appartenente ad una persona fisica che non possiede una unità abitativa nel medesimo comune va considerato, in linea di principio, utenza domestica con unico occupante. Sono alcune delle risposte date dal Mef, in materia di Tari, a un incontro online con gli operatori. Una condivisibile precisazione ha riguardato il fatto che la nozione di pertinenza, nella tassa rifiuti, non può essere limitata dai comuni, poiché essa deriva dal Codice civile.Altri chiarimenti hanno riguardato i fabbisogni standard, i locali non allacciati e i criteri alternativi di determinazione delle tariffe. Con riferimento ai fabbisogni, si conferma che gli stessivannoalpiùutilizzaticomeparametro di ausilio nella costruzione del piano economico finanziario, senza alcuna valenza obbligatoria. Viene inoltre ribadito che i locali non arredati e privi di qualunque allaccio ai servizi a rete non sono tassabili. La possibilitàdiutilizzarecoefficienti di produttività di rifiuti da moltiplicare perimetri quadrati, in alternativa al metodo normalizzato, infine ben può fondarsi sulla personalizzazione degli indici contenuti nel Dpr 158/1999. In tal caso, peraltro, le categorie di attività possono essere liberamente determinate dal comune.

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