Nuovo «patentino» per il trasporto di rifiuti ferrosi

AMBIENTE Debutta venerdì 15 giugno la sottocategoria 4-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali dedicata all' attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi. La novità era stata prevista l'anno scorso dalla legge sulla concorrenza (articolo 1, comma 124 della legge 124/2017). La disciplinaè contenuta nella delibera n. 2 del Comitato nazionale dell'Albo del 24 aprile.L'Albo ha potuto procedere in tal senso perché l'articolo 9, comma 6 del suo regolamento (Dm 120/2014) riconosce al Comitato nazionale la possibilità di individuare singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, declinandole in sottocategorie.È importante ricordare che: l'iscrizione nella sottocategoria 4-bis non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti;? la quantità trasportata annualmente non può superare le 400 tonnellate;? il diritto annuale di iscrizione è pari a So curo.In tal modo, il settore ha una nuova disciplina e i fenomeni di abusivismo legati alla raccolta e al trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi subiranno un calo. I fenomeni di abusivismo derivavano anche da un'intricata successione di leggi che, di fatto, avevano lasciato il settore del commercio ambulante di rottami quasi privo della possibilità di trasportarli in modo legittimo.Sono stati proprio questi fenomeni a indurre il legislatore a introdurre i commi 123 e 124 all'articolo i della legge 124/2017. Tali commi prevedono procedure semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Il decreto direttoriale del1° febbraio 2018 ha introdotto alcune semplificazioni per il formulario e ha previsto che l'obbligo di registro di carico e scarico venga assolto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti. Però, in mancanza della delibera del Comitato nazionale dell'Albo, il sistema non poteva partire.Ai fini dell'iscrizione, l'impresa deve:? essere iscritta al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice Ateco 46.77.10);? possedere requisiti soggettivi (requisiti morali) previsti dall'articolo 1o del Dm 120/2014;? dimostrare la disponibilità, in base alla disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo odi non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate (questo perché l'attività prevalente delle imprese cui è rivolta la sottocategoria 4-bis è il commercio, mentre il trasporto è attività funzionale e accessoria).Occorre presentare una comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo usando il modello presente nell'allegato «A» alla delibera. L'iscrizione viene poi deliberata dalla Sezione entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione.

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