Padroni & cani, regole di civiltà

Colle Di Val D'elsa

LO DISSE perfino Papa Giovanni Paolo II, che su queste cose certo non scherzava, che gli animali si chiamano così proprio perché hanno un’anima. Ed è questa che viene riconosciuta dal nuovo «Regolamento per la tutela e il benessere degli animali» di cui il Comune di Colle si è dotato, con tutti gli annessi e connessi fatti di diritti sanciti e di tutele affermate. A cominciare dalla detenzione e dall’obbligo per il responsabile di assicurare agli animali non soltanto un vitto adeguato alla specie, ma anche spazio e ogni altra condizione necessaria al loro benessere. In tutti gli edifici residenziali, vecchi o nuovi che siano, deve essere consentita la presenza di animali d’affezione, che non potrà più essere vietata da nessun regolamento condominiale: non solo, ma nel caso il divieto esistesse, l’articolo che lo sancisce deve essere abrogato. La detenzione in box o recinti, poi, è regolata da un insieme di norme che dettano dimensioni e condizioni ambientali.

GLI ANIMALI d’affezione potranno essere soppressi solo per gravi ragioni di salute, riconosciuta per tali da un veterinario che è anche l’unico soggetto autorizzato ad effettuare l’eutanasia. In attesa di un vero cimitero riservato a loro, gli animali morti potranno essere sepolti in terreni dei loro proprietari, seguendo una procedura che prevede la certificazione medica dell’assenza di malattie infettive o trasmissibili; la sepoltura, inoltre, dovrà essere segnalata alle autorità veterinarie, insieme al decesso dell’animale. I cani al seguito del loro padrone potranno entrare in qualunque area pubblica, tranne che in quelle destinate ai bambini ed alle attività sportive, e i proprietari dovranno condurli con un guinzaglio di lunghezza non superiore ad un metro e mezzo e (ma questa norma era, ovviamente, già in vigore) raccogliere le loro deiezioni. La cura per il proprio animale è un impegno che il conduttore si è assunto e, fermo restando il divieto assoluto di abbandono, i proprietari potranno rinunciare agli animali solo per gravi motivi riconosciuti e classificati (malattia, sfratto, separazione o divorzio, distanza dal luogo di lavoro, stato di povertà) e potranno consegnarli al canile rifugio o al gattile solo se autorizzati. Il regolamento detta anche le regole per gli spettacoli con animali, che devono essere esplicitamente autorizzati dal sindaco. Sono in ogni caso vietati spettacoli che impiegano cuccioli, che non possono nemmeno essere venduti al di sotto di una certa età, secondo la specie. Sono, invece, incoraggiate le attività di per terapy, ma solo con addetti specializzati e, anche in questo caso, senza l’impiego di cuccioli e senza che la terapia pregiudichi il benessere degli animali.

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