Nel Collegato Ambientale una spinta alla Green Economy con la modifica del codice degli appalti e il GPP

E’ entrata in vigore lo scorso 2 febbraio la legge n. 221/2015, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, meglio conosciuta come Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità del 2014. Tra le importanti novità introdotte vi sono le “Disposizioni relative al green public procurement” (Capo IV artt. 16-22), che modificano il Codice degli appalti cercando così di agevolare il ricorso agli appalti cosiddetti "verdi".Grazie a questo è ora obbligatorio, per le pubbliche amministrazioni, l’inserimento dei criteri minimi ambientali nelle gare d'appalto per l’acquisto di alcune categorie di beni e per l’affidamento di determinati servizi. La legge in pratica intende agire su due direttrici: da una parte modificare il codice degli appalti, favorendo l’estensione di prodotti e servizi certificati; dall’altra agevolare il ricorso agli appalti verdi con l’applicazione di criteri ambientali minimi nei contratti pubblici. Questo vale per il 100% degli acquisti di beni e servizi che impattano sui consumi energetici e le emissioni di CO2, come le attrezzature elettroniche, i servizi energetici o illuminazione pubblica.Per quanto riguarda la modifica del codice degli appalti, ad esempio, viene ridotto l’importo della garanzia a corredo dell’offerta del 30% per gli operatori in possesso di registrazione EMAS, del 20% per gli operatori in possesso della di certificazioni ambientali UNI EN ISO 14001 e per gli operatori in possesso del marchio Ecolabel. Gli operatori che sviluppano ad esempio un’impronta climatica di prodotto possono usufruire della riduzione del 15%. Non solo, si interviene anche sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo tra i criteri da valutare anche i consumi di energia, le emissioni inquinanti e i costi complessivi riferiti all’intero ciclo di vita del bene o servizio oggetto dell’appalto e il possesso o meno di un marchio Ecolabel.D’altra parte viene data ancor più attenzione alle specifiche ambientali di beni e servizi cercando di ricorrere in maniera sistematica al Green Public Procurement (GPP). L’articolo 18 del Collegato Ambientale, con l’inserimento dell’art. 68 bis al Codice degli appalti, sull’applicazione dei criteri ambientali minimi, obbliga dal 2 febbraio 2016 le amministrazioni pubbliche a inserire i criteri ambientali minimi (CAM) nella documentazione delle gare per l’acquisto di beni e per l’affidamento di servizi che rientrano in specifiche categorie. I criteri ambientali minimi corrispondono a specifiche indicazioni di natura ambientale, ma anche etico e sociale, collegate alle varie fasi delle procedure di gara. Più precisamente il Collegato Ambientale introduce l’obbligatorietà dell’applicazione dei CAM per il 100% di specifiche forniture, andando ad aggiungersi a quelli già stabiliti ad esempio per gli arredi o per la carta. In questi casi, le caratteristiche dei CAM interessavano soprattutto la percentuale di materiali derivanti da riciclo all’interno dei beni stessi.Volendo nuovamente rafforzare il tema dell’acquisto di oggetti ricavati da materiali derivanti da riciclo, il collegato ambientale stabilisce l’inserimento dell’articolo 206 Ter nel Dlgs. 152/2006, con il quale si dice che il Ministero dovrà stipulare accordi di programma con una serie di categorie di soggetti al fine di incentivare e favorire attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per quelli che derivano dalla raccolta differenziata, nonché l’acquisto dei prodotti derivanti dai materiali da parte di soggetti pubblici. Tali incentivi sono configurati in termini di credito d’imposta, detrazione fiscale o riduzione dell’IVA, commisurati al valore del bene prodotto. A tal fine saranno anche stabilite le percentuali minime di materiale post consumo (o di scarto) che dovranno essere nel manufatto per poter accedere agli incentivi, in considerazione della materia prima risparmiata e del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali.

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